(in)competenza
omologatoria del conservatore del registro delle imprese
Not. Giovanni Marasà, rileva:
Il Registro delle Imprese di Bergamo
iscrive le modifiche delle società di persone anche se l'atto di modifica è
firmato solo alcuni dei soci, pur in
mancanza di una clausola statutaria che lo consenta.
La giustificazione addotta dal Conservatore e dal Giudice del registro
è la seguente:"se il notaio ha autenticato, vuol dire che l'atto è
legittimo. Non tocca al Conservatore entrare nel merito".
Non concordo ovviamente con una affermazione così tranchante. Nel caso che ci
occupa, società di persone, il principio della non modificabilità
dell'atto costitutivo se non con il consenso unanime di tutti i soci, è la
regola.
A mio avviso, perciò, il Registro Imprese deve accertare se nel caso
v'è l'eccezione consentita dall'art. 2252, cc.
Questa verifica , a mio avviso, è formale e non di merito.
Non mi pare che le vigenti disposizioni di leggi e Regolamenti siano in
questo senso.
Not. Giovanni De Marchi, rileva:
È vero, non abbiamo più il
"paracadute" dell'omologa, e
abbiamo ben maggiori responsabilità (cui si dovrebbe far riferimento anche a
proposito dell'aumento delle tariffe...),
ma non possiamo ora invocare un controllo del R.I.: ritorneremmo
indietro un pezzo, sia come ritardi sia
come qualità.
Insomma, il ragionamento
"se il notaio ha autenticato, vuol dire che l'atto è legittimo.Non tocca
al Conservatore entrare nel merito" non mi pare così meschino.
Chiunque potrà iscrivere al R.I. atti illegittimi, ma poi ne risponderà.
E non è detto che il R.I. possa sapere se nei patti vi era o meno una
clausola che consente di modificare gli stessi a maggioranza!
Not. Alberto Forte, conclude:
Non auspico una siffatta competenza del conservatore del registro delle
imprese.
Se l'atto che prospetti fosse inefficace verso i soci non intervenuti
(e secondo l'articolo 2252 codice civile non necessariamente lo è, vista la possibilità di una pregressa
diversa previsione pattizia), sarebbe
compito del Conservatore rilevare questa circostanza?
O, piuttosto, con l'iscrizione nel registro delle imprese si darebbe diffusione
alla notizia di un atto inefficace?
Certamente, il Notaio è tra i soggetti che hanno prodotto una apparenza che non corrisponde alla realtàcon
conseguente responsabilità (professionale e non, credo, funzionale) di chi ha ricevuto l'atto.
Non esiste un terzo soggetto che avrebbe il compito di sbarrare il passo
all'atto rogato nel caso di specie.